(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia l'8 novembre 2017 n. 45) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     ILPRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli Venezia  Giulia
riconosce la funzione svolta dal Comitato  direttivo  regionale  Club
alpino italiano-Regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito «CAI  FVG»,
quale principale organo tecnico  di  consulenza  e  di  coordinamento
delle iniziative di sviluppo, sostegno, salvaguardia e valorizzazione
del patrimonio naturale, paesaggistico e turistico delle zone montane
come individuate dalla  legge  regionale  20  dicembre  2002,  n.  33
(Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia  Giulia),  in
conformita' alla legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club
alpino italiano). 
  2. Nel quadro dell'azione  di  salvaguardia  e  valorizzazione  del
patrimonio di cui  al  comma  1,  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia
favorisce, inoltre, la diffusione della cultura  e  della  conoscenza
della  montagna  e  la  fruizione  del   patrimonio   alpinistico   e
speleologico regionale, anche mediante interventi  di  realizzazione,
manutenzione e  conservazione  delle  strutture  alpine  regionali  e
azioni dirette alla prevenzione degli infortuni.